Art. 8.

      1. All'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. La liberazione anticipata non può essere concessa qualora il direttore dell'istituto penitenziario o il provveditore regionale, a seguito delle segnalazioni del personale dell'amministrazione penitenziaria,

 

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comunichi al magistrato di sorveglianza territorialmente competente la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.
      1-ter. Il beneficio non può parimenti essere concesso qualora il detenuto sia stato escluso, per il suo comportamento, dai corsi di istruzione e di formazione professionale, o sia stato escluso dalle attività lavorative, a causa del rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri, o qualora gli sia stata inflitta la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune.
      1-quater. Il tribunale di sorveglianza riesamina ogni sei mesi l'eventuale persistenza degli elementi ostativi alla concessione della liberazione condizionale».